domenica 22 Dicembre 2024

Rapporti di vicinato

Domanda:

La mia casa di abitazione confina con la proprietà di un vicino che ultimamente ha utilizzato il muro della casa per appoggiarvi materiali derivanti da demolizioni edili e altre mercanzie, convogliando inoltre le acque meteoriche che scendono dal suo tetto verso il muro della mia casa. Vorrei sapere se posso chiedere al mio vicino di togliere questo antiestetico deposito nonché il deflusso delle acque perché ovviamente tutto questo causa umidità alla casa. Tenga presente che a suo tempo non è stata, sbagliando, recintata la proprietà che dal muro di casa si protende per circa 50 cm verso il vicino, e che corrisponde alla sporgenza della falda del tetto.

Risposta:

L’art. 844 del Codice Civile stabilisce che il proprietario può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e tutte le propagazioni simili derivanti dalla proprietà del vicino se queste superano la normale soglia di tollerabilità.

Un’applicazione di questo divieto è stabilità nell’art. 908 c.c. che disciplina lo stillicidio ovvero lo scolo delle acque piovane: secondo tale norma il proprietario deve costruire il tetto in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno e non sulla proprietà del vicino ovvero deve provvedere, con particolari modalità costruttive o altri accorgimenti tecnici (ad esempio l’installazione di grondaie) affinchè tale fastidioso inconveniente non si realizzi.

La norma prevede comunque che siano applicati i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica ovvero quelle discipline, specificamente approvate a livello locale, per regolamentare proprio questo tipo di situazioni.

Nel caso del nostro utente il primo “passo” potrà essere quello di effettuare una contestazione scritta (sempre con raccomandata a.r.!) di tutte le situazioni che comportano turbativa o molestia chiedendo al vicino di voler provvedere, ovviamente a sue spese, ad apprestare gli idonei e opportuni interventi sul tetto e porre così fine allo scolo delle acque piovane.

Nel caso il vicino non provvedesse nel termine indicato nella diffida, si potrà poi pensare ad un’azione civile che potrà avere il contenuto dell’azione di danno temuto (di cui ho già trattato in risposta ad un precedente quesito) nel caso in cui i danni effettivi all’immobile di proprietà non si siano ancora verificati ma, visto le condizioni dell’edificio confinante, si ha fondato motivo di ritenere che si verificheranno e si chiede quindi di obbligare il vicino a fare quanto necessario per evitarli, oppure un’azione per l’accertamento del comportamento omissivo e dannoso del vicino di casa con cui chiedere l’inibitoria delle immissioni di acqua piovana e il risarcimento dei danni sino a questo momento subiti (che possono comprendere, ad esempio, le spese per l’imbiancatura e il trattamento anti-muffa dei muri interessati dall’umidità piuttosto che i danni alla salute, ove comprovati da documentazione medica, che possono essere derivati dall’umidità dei locali).

 

Alla stesura del presente parere ha collaborato l’Avv. Annamaria Marino del Foro di Milano


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