domenica 17 Novembre 2024

Falso ingegnere

Domanda:

Sarei curiosa di sapere se un perito industriale che, nel momento in cui i clienti lo chiamino ingegnere, non smentisca e li lasci credere che sia cosi, commette un reato.

Risposta:

Il reato di cui si riferisce l’utente è quello di “Esercizio abusivo di una professione”, disciplinato dall’art. 348 c.p. che è commesso da chi compie abusivamente degli atti inerenti una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione.
Non commette alcun reato chi ometta di “correggere” l’attribuzione di un titolo fatta da terze persone ma solo se, nei fatti, non vengono compiuti atti (o anche un solo atto) rilevanti e determinanti per una professione, in sè considerati o per le conseguenze che ne possono derivare. In pratica commette materialmente reato solo chi compie un atto riservato a soggetti titolati (ad esempio chi si attribuisse il titolo di avvocato e andasse in udienza a difendere una persona senza aver mai conseguito il titolo e senza essere iscritto nell’apposito albo)
In alcuni casi, però, sarebbe opportuno correggere chi ci attribuisce un titolo che non ci appartiene e questo per evitare confusione nel caso in cui l’attività svolta sia “promiscua” ovvero quando certi atti, genericamente riconducibili ad una determinata professione, possono essere indifferentemente compiuti anche da un soggetto non titolato.
In questi casi è sempre meglio essere chiari e non generare confusione nel cliente per evitare problemi in caso di contestazione del lavoro o della parcella professionale.


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