domenica 22 Dicembre 2024

Emergenza Coronavirus in Basilicata, nuova ordinanza Governatore Bardi: “Divieto di entrata e uscita dalla Regione Basilicata”

 

Sta per essere pubblicata sul Bollettino ufficiale la ordinanza n. 10 del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con la quale si adottano ulteriori misure restrittive per ridurre il contagio da Covid – 19.
Fra le misure previste il divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla regione Basilicata fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute.
La violazione di quanto disposto comporta l’obbligo del trasgressore di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario insieme a tutti i conviventi.
Inoltre su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio abitazione o residenza salvo nei seguenti casi:
comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone, e degli animali di affezione;
spostamenti per gravi motivi di salute.
Le disposizioni hanno efficacia da oggi, 22 marzo, e resteranno in vigore fino al 3 aprile.

L’ordinanza regionale recepisce quella nazionale pubblicata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno, che fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

 

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell’interno l’adozione dei provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
VISTO il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; nonché le ordinanze del 14 e del 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 22 marzo 2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza

IL MINISTRO DELL’INTERNO Luciana Lamorgese

INGRESSI IN BASILICATA – ORDINANZA 10 DEL 22 MARZO 2020 PER CORONAVIRUS.

ORDINANZA MINISTRO DELL ASALUTE E MINISTRO DELL’INTERNO DEL 22 MARZO 202o PER CORONAVIRUS


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