domenica 17 Novembre 2024

Risposarsi con figli

Domanda:

Gent.mo avvocato le sarei estremamente grati se potesse darmi indicazioni riguardo al quesito che le pongo: sono vedovo e dal precedente matrimonio sono nate due figlie tuttora minorenni. Vorrei risposarmi con una persona nubile. Oltre al regolare matrimonio, quali azioni è necessario intraprendere per far si che la patria potestà e tutti gli altri diritti, doveri e poteri sui figli sia condivisa in egual modo su entrambi i coniugi?

Risposta:

La normativa di riferimento in questo caso è quella della Legge sulle adozioni ovvero la L. 184/1983 così come modificata dalla Legge 149/2001.

In particolare si fa riferimento all’art. 44 della predetta Legge che disciplina l’adozione in casi particolari, diversi quindi dall’ipotesi in cui gli adottanti siano soggetti assolutamente estranei al minore dichiarato adottabile dal Tribunale.
La norma prevede che sia possibile l’adozione del figlio del coniuge da parte di chi, di fatto, svolge le funzioni di genitore. Il legislatore ha, con questa norma, reso possibile consentire al nuovo coniuge, subentrato a far parte del nucleo familiare del minore a seguito di nuove nozze (per scioglimento del matrimonio a causa di morte o divorzio)possa stabilire significative relazioni sul piano giuridico con il minore figlio dell’altro coniuge senza tuttavia escludere i rapporti del minore con l’altro genitore, se ancora in vita, o con i parenti di quest’ultimo. In questo modo il Legislatore ha voluto valorizzare non solo sul piano fattuale ma anche su quello giuridico, la posizione di colui o colei che quotidianamente adempie alle funzioni di madre o padre.
La procedura di adozione richiede che prestino il proprio consenso sia l’adottante che l’adottato, cioè il minore nel caso lo stesso abbia compituto il 14° anno di età. Nel caso il minore abbia un’età inferiore ma abbia compito i 12 anni deve comunque essere sentito e, nel caso sia minore degli anni 12, andrà sentito in considerazione delle sue capacità di discernimento. In ogni caso se il minore adottando non ha compiuto gli anni 14 dovrà essere sentito anche il suo legale rappresentante (normalmente il genitore esercente la patria potestà).
Il procedimento di adozione nei casi particolari avviane innanzi al Tribunale per i Minorenni del distretto ove si trova il minore. Il consenso va prestato personalmente davanti al Giudice (non è possibile delegare altri) ed è revocabile sino alla pronuncia della sentenza.
Una volta che la sentenza sia divenuta definitiva (ovvero non è più impugnabile), essa viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile affinchè sia annotata sull’atto di nascita del minore.
Conseguenze dell’adozione saranno che il nuovo genitore avrà, al pari del coniuge, la potestà genitoriale sull’adottato, avrà l’obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo così come previsto dall’art. 147 c.c. in materia di diritti e doveri verso i figli nascenti dal matrimonio. L’adottato acquisisce il cognome dell’adottante in aggiunta al cognome della famiglia d’origine.
L’adottante ha poi l’onere di fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al Giudice tutelare entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di adozione pena la perdita della facoltà di amministrare i beni del figli adottato.
L’adozione, infine, non attribuisce alcun diritto di successione all’adottante (come invece accade per i genitori naturali) mentre per l’adottato i diritti di successione sono quelli generalmente previsti per i figli nei confronti dei genitori.


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