Proibito “scarvottare”!
Dopo aver ricevuto oggi, all’incirca alle 13,30, una telefonata con la quale sono stato rimproverato per aver osato richiedere per iscritto nuovamente un permesso che tardava ad essere concesso, mentre avrei dovuto attendere, seguendo un vezzo tipicamente meridionale, per poi non ottenere niente, mi sono deciso a rendere pubblico un piccolo e, all’apparenza, irrilevante accadimento privato che mi sta capitando da qualche mese.
Tempo fa, e cioè a novembre del 2014, scrissi al sindaco del nostro paese chiedendogli di poter consultare gli atti pubblici conservati presso l’archivio comunale.
In precedenza, verbalmente, avevo contattato il comandante dei vigili urbani al quale avevo sottoposto la stessa richiesta. Non avendo ottenuto risposta per un ostruzionismo ingiustificato e ingiustificabile, decisi di rendere ufficiali le mie intenzioni e scrissi al sindaco (all. n° 1).
Non avendo ottenuto, anche questa volta, nessuna risposta, nonostante le leggi 7 agosto 1990 n° 241 e 11 febbraio 2005 n° 15 obblighino gli amministratori a rispondere nell’arco di trenta giorni, scrissi, in data 5 gennaio 2015, al segretario comunale in quanto responsabile per la trasparenza chiedendogli di intervenire perché mi fosse dato il permesso per gli “accessi agli atti” (mi scuso con i lettori, ma, purtroppo, si dice così!). (all. n° 2)
La disponibilità del segretario è stata subito piena e tangibile e dopo solo quindici giorni mi risponde, non direttamente, ma per conoscenza, comunicandomi che ha “invitato” il responsabile del settore affari generali del comune a “voler dare piena collaborazione alla ricerca storica da effettuare”. (all. n° 3)
(Mi ricorda una nota canzone di Matteo Salvatore!)
Sono trascorsi ancora trentasette giorni e, non avendo ancora ottenuto la “collaborazione” auspicata dal segretario comunale, ho consegnato al protocollo del comune, in data odierna, un’ulteriore richiesta (all. n° 4) con la speranza che, questa volta, sia accolta, ma con il dubbio legittimo che sia respinta e con il sospetto che sia anche proibito (uso volutamente un termine caro al nostro sindaco) “scarvottare”.
Grazie per l’attenzione.
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Allegato n° 1
Al sindaco della città di
Montescaglioso
Oggetto: Accesso agli atti della pubblica amministrazione
Ad integrazione e a completamento della richiesta di ricerca avanzata in data 3 febbraio 2014 dall’Associazione Antiracket “Falcone-Borsellino” di Montescaglioso, alla quale lei aveva dato parere favorevole, il sottoscritto Mazzoccoli Francesco, nato a Bari il 20 febbraio 1950 e residente a Montescaglioso in viale Europa n° 7, chiede di poter effettuare un’ulteriore ricerca, negli archivi comunali, relativa alle varie amministrazioni politiche che si sono succedute nel corso degli anni a partire dal 1948.
La ricerca, come si può facilmente intuire, mira ad una ricostruzione completa della vita cittadina e delle sue evoluzioni nel corso del tempo, con i suoi lati positivi e negativi, e sarà svolta sulla composizione delle varie liste elettorali, sui risultati delle elezioni, sull’elezione dei sindaci e sulla composizione dei consigli comunali e delle giunte, ivi comprese le deleghe ai vari assessori e le delibere adottate durante tutti questi anni.
In attesa di un riscontro, si spera, positivo, il sottoscritto la saluta cordialmente.
Francesco Mazzoccoli
Montescaglioso, 6 novembre 2014
Allegato n° 2
Al Segretario comunale della città di
Montescaglioso
Oggetto: Accesso agli atti della pubblica amministrazione
In data 6 novembre 2014, ad integrazione e a completamento della richiesta di ricerca avanzata in data 3 febbraio 2014 dall’Associazione Antiracket “Falcone-Borsellino” di Montescaglioso, alla quale il sindaco aveva dato parere favorevole, il sottoscritto Mazzoccoli Francesco, nato a Bari il 20 febbraio 1950 e residente a Montescaglioso in viale Europa n° 7, chiedeva, sempre al sindaco, di poter effettuare un’ulteriore ricerca, negli archivi comunali, relativa alle varie amministrazioni politiche che si sono succedute nel corso degli anni a partire dal 1948.
La ricerca, come si può facilmente intuire, mira ad una ricostruzione completa della vita cittadina e delle sue evoluzioni nel corso del tempo, con i suoi lati positivi e negativi, e sarà svolta sulla composizione delle varie liste elettorali, sui risultati delle elezioni, sull’elezione dei sindaci e sulla composizione dei consigli comunali e delle giunte, ivi comprese le deleghe ai vari assessori e le delibere adottate durante tutti questi anni.
Essendo abbondantemente trascorsi i trenta giorni previsti dalla legge 7 agosto 1990 n° 241 e dalla legge 11 febbraio 2005 n° 15 perché il sindaco potesse decidere e, quindi, rispondere, mi rivolgo a lei in quanto responsabile per la trasparenza nominato in data 28 giugno 2013 inviandole la stessa richiesta.
In attesa di un riscontro, si spera, positivo, il sottoscritto la saluta cordialmente.
Francesco Mazzoccoli
Montescaglioso, 5 gennaio 2015
Allegato n° 3
Allegato n° 4
Al Sindaco della città di
Montescaglioso
Al Segretario Comunale della città di
Montescaglioso
Al Responsabile del Settore Affari Generali della città di
Montescaglioso
Oggetto: Accesso agli atti della pubblica amministrazione
A seguito della comunicazione, inviatami per conoscenza in data 21 gennaio 2015 con prot. N. 632/P, con la quale la città di Montescaglioso, a firma del Segretario Generale, si impegnava a dare piena collaborazione alla ricerca storica proposta dal sottoscritto Mazzoccoli Francesco, essendo trascorso più di un mese dalla stessa e non avendo avuto ancora nessun permesso per effettuare la suddetta ricerca, il sottoscritto si vede costretto, suo malgrado, a rinnovare la richiesta (si badi, a più di quattro mesi dalla prima!) e a rendere pubblica questa mancanza di sensibilità e di scarso interesse per studi che non potrebbero che giovare alla ricostruzione storica del nostro paese.
Ritenendosi, perciò, burlato e, però, non volendo immaginare che i documenti d’archivio si trovino in un caos infernale tale da vietare qualsiasi intrusione esterna (e allora non si capisce perché il segretario avrebbe dato il suo permesso!) o che la richiesta riveli una scarsa volontà di impegnarsi per agevolare una ricerca che si preannuncia lunga e complessa o, al peggio, sospettare altri secondi fini, ricorda e sottolinea che potrebbe percorrere altre strade per obbligare e ottenere il permesso di visionare gli atti pubblici richiesti, ma ritiene, per il momento e per una scarsa fiducia in interventi costrittivi, di non percorrerle.
Cordiali saluti
Montescaglioso, 9 marzo 2015
Invito gli Amministratori a STUDIARE la Legge (prima di negarne l’applicazione)
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http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/Sezione.jsp-titolo=Accesso+agli+atti+(Legge+241%7C90)&idSezione=803.html
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Come accedere agli atti amministrativi
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
– amministrazioni dello Stato;
– aziende autonome;
– enti pubblici;
– concessionari di servizi pubblici.
L’accesso e’ escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Pertanto, e’ compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati.
Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.
Chi puo’ esercitare il diritto di accesso
– presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento);
– presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall’amministrazione
-fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.
E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.
Quindi il termine di 90 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi.
Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento.
I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3)
Il dirigente di ogni ufficio deve provvedere ad assegnare i vari provvedimenti tra se’ e gli altri componenti della propria unita’ lavorativa. In mancanza di indicazione specifica, l’assegnatario resta il dirigente d’ufficio.
– valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
– accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
– curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
– emettere l’atto finale, se di sua competenza.
Viene comunicato agli interessati tramite comunicazione personale. Che deve essere fatta a tutti i soggetti in qualche modo destinati a subire le conseguenze -ed a ricevere gli effetti- a causa dell’emissione dell’atto finale del procedimento. Informati, devono essere anche i soggetti cui potrebbe derivare un pregiudizio a seguito dell’emissione dell’atto in questione, nonche’ coloro che sono chiamati dalla stessa legge a partecipare all’atto.
– amministrazione competente;
– oggetto del procedimento promosso;
– ufficio e la persona responsabile del procedimento;
– ufficio presso il quale e’ possibile la visione degli atti.
Nel caso in cui la comunicazione personale a tutti gli interessati non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l’amministrazione coinvolta dovra’ comunque comunicare gli elementi sopra esposti (di volta in volta secondo i modi piu’ opportuni).
Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: e’ infatti previsto che – nel caso in cui l’interessato lo dichiari – fatti, stati e qualita’ attestati in documenti gia’ in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie. La dichiarazione dell’interessato e’ richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.