Meno 6.

Sono i giorni che restano per poter essere in grado di pianificare le ATTIVITA’ CULTURALI. EVENTI, SPETTACOLI etc. per l’anno 2015

Può RINASCERE Montescaglioso?!

Partiamo da questo assunto: 
Montescaglioso fin dagli anni passati ha conquistato la scena regionale (non solo regionale) per la sua capacità di INVENTARE EVENTI CULTURALI.

Nel mese di Dicembre 2014 la Regione Basilicata ha emanato (per la prima volta nella sua storia di Ente Regione) la Legge sullo Spettacolo.

A mio avviso è una Legge fatta molto bene ed ha un Buon Regolamento Attuativo per l’accesso ai CONTRIBUTI e per la realizzazione di EVENTI SPECIALI anche in ambito INTERNAZIONALE.

DOMANDA. Perchè il Comune non si attiva nella creazione di una rete di “soggetti” (operatori Culturali e Commercianti) per la Gestione di un CENTRO POLIVALENTE, previsto dalla Legge nella Sezione dedicata agli ENTI?!

__________________________________

Qui il LINK per saperne di più, scaricare tutti gli allegati e avanzare richiesta ON_Line 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=163649


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  1. Francesco Lomonaco FL

    ESTRATTO dalla

    Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 37

    “Promozione e sviluppo dello spettacolo”

    Bollettino Ufficiale n. 47 del 16 dicembre 2014

     

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    Art. 7

    Funzioni dei Comuni

    1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

    a) promuovono singolarmente o in maniera associata, la

    gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo;

    b) promuovono la formazione e l’attività di spettacolo, anche

    in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale;

    c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con

    l’assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di

    soggetti stabili;

    d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione

    della produzione teatrale, musicale, bandistica e della

    danza, corale sul territorio;

    e) curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati

    allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati;

    f) promuovono, d’intesa con la Regione, la costituzione di

    reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le

    attività culturali;

    g) sostengono la collaborazione con le istituzioni

    scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e

    sociali presenti sul territorio;

    h) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle

    scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo

    nelle università.

    2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e

    negli ambiti territoriali di competenza:

    a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le

    politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione

    artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di

    cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

    b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti

    attinenti l’erogazione dei servizi per le diverse forme di

    spettacolo, anche con riguardo alla promozione,

    programmazione e distribuzione degli spettacoli,

    avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti

    privati convenzionati;

    c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e

    qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di

    spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione

    del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

    d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale

    e orchestrale;

    e) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni

    teatrali e musicali locali.

    Art. 8

    Programma regionale per lo spettacolo

    1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della

    legge di stabilità ed in armonia con la programmazione

    regionale di settore, approva il Programma regionale per lo

    spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della

    competente Commissione consiliare.

    2. Il programma ha durata triennale e stabilisce in

    particolare:

    a) le finalità generali dell’intervento regionale nel settore e le

    priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti;

    b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i

    soggetti dello spettacolo, secondo il principio di

    sussidiarietà, interagiscono all’interno del sistema regionale

    dello spettacolo;

    c) le priorità con particolare attenzione alle attività di

    spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della

    scuola;

    d) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia

    degli interventi;

    e) le modalità per la realizzazione del monitoraggio

    sull’effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono

    concessi i contributi;

    f) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

    3. Il Programma regionale per lo spettacolo è attuato

    attraverso il Piano annuale dello spettacolo.

    4. Il Programma triennale è approvato entro il 31 dicembre di

    ogni triennio.

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