Riceviamo e pubblichiamo
Risposta al gruppo di minoranza relativa al pagamento della TARSU.
Di seguito la lettera
AI CONSIGLIERI DI MINORANZA
DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
A SUA ECCELLENZA
IL PREFETTO DI MATERA
Oggetto: Osservazioni in merito alla richiesta di annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto l’applicazione per l’anno 2013 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) in vigore per l’anno 2012
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In risposta al documento presentato in data 16 gennaio u.s. dai consiglieri di minoranza inerente la richiesta di annullamento della deliberazione in oggetto, si evidenzia che la stessa appare frutto di una errata, confusionaria e contraddittoria interpretazione della normativa di riferimento oltre che dei provvedimenti attuativi posti in essere dall’Amministrazione comunale.
Tanto è giustificato per i seguenti specifici motivi:
In merito alla contestazione di anomalie formali presenti nell’avviso di pagamento adottato con il saldo Tarsu 2013, si è nella assoluta impossibilità di replicare ai consiglieri firmatari in quanto trattasi di una contestazione generica che non consente in alcun modo di fornire una risposta adeguatamente motivata.
Ad ogni buon conto, si allega copia di un avviso di pagamento relativo al saldo Tarsu 2013 inviato ai contribuenti affinchè si possano effettuare tutte le valutazione a riguardo. (cfr. All. 1)
Si fa presente, inoltre, che l’elaborazione dello stesso avviso è stata effettuata con il supporto tecnico-specialistico delle Poste Italiane Spa che cura per conto del Comune di Montescaglioso la predisposizione e la postalizzazione degli avvisi di pagamento Tarsu-Tares in forza di una apposita Convenzione.
In merito agli altri rilievi formulati dai consiglieri di minoranza si ritiene opportuno esaminarli partendo da una breve analisi di quelle che sono le disposizioni normative che hanno interessato il tributo in questione contestualmente agli atti prodotti dall’Amministrazione comunale.
1. L’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione di RSU sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA).
OSSERVAZIONI A RIGUARDO
Orbene, dalla lettura della norma (profondamente modificata come in seguito meglio specificato) emerge un primo errore di interpretazione da parte dei consiglieri di minoranza in quanto la soppressione cui si fa riferimento attiene esclusivamente alle maggiorazioni ex-ECA e non, altresì, all’addizionale provinciale così come erroneamente eccepito.
2. Successivamente al Decreto Legge 201/2011, il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 ha dettato una serie di disposizioni transitorie cui i Comuni dovevano far riferimento nelle more di adottare gli atti istitutivi della Tares (es. regolamento comunale) entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; quest’ultimo, come noto, prorogato sino al 30 Novembre 2013.
Le disposizioni contenute nel citato decreto possono essere così sintetizzate:
· La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo dovevano essere stabilite dal Comune con propria deliberazione, adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del tributo;
OSSERVAZIONI A RIGUARDO
Il Comune di Montescaglioso ha ottemperato a tale obbligo con la deliberazione consiliare n. 10 del 30/04/2013 (cfr. All. 2)
· I Comuni potevano utilizzare per la determinazione delle rate in acconto, ad eccezione dell’ultima, le stesse modalità di pagamento in vigore per l’anno 2012 con l’obbligo poi di scomputare i pagamenti in acconto dall’ultima rata da calcolarsi sulla base delle tariffe Tares che il Comune avrebbe dovuto deliberare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione surriferiti.
Inoltre, il 29 Aprile 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato la Circolare n. 1/DF/2013 avente come oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del DL 8 aprile 2013, n. 35.
Tale documento di prassi (le cui disposizioni si ricorda essere state superate dal successivo DL 31 agosto 2013, n. 102), chiarisce alcuni aspetti operativi utili ai comuni per determinare correttamente gli acconti TARES. In particolare, tra i chiarimenti forniti, vi è anche la parte ripresa nel proprio documento dai consiglieri di minoranza:
<<Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012>>.
OSSERVAZIONI A RIGUARDO
Si fa presente che il Comune di Montescaglioso, in ottemperanza alla normativa applicabile ratione temporis, ha rispettato gli obblighi previsti in quanto gli avvisi relativi agli acconti Tares 2013 contenevano esclusivamente la richiesta di pagamento del tributo comunale “puro” e l’addizionale provinciale (2%) e non anche l’addizionale ex- Eca (10%) così come è facilmente riscontrabile dalla lettura di un avviso di pagamento inviato ai contribuenti per l’acconto Tares 2013 (cfr. All. 3).
· Infine, all’ultima rata andava applicata la maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato da versare direttamente allo Stato.
OSSERVAZIONI A RIGUARDO
Tale maggiorazione è stata applicata con la richiesta del saldo Tarsu 2013, calcolata sulla base della superficie dichiarata dal contribuente per ogni singola utenza
3. Da ultimo, l’art. 5, comma 4-quater del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, stravolgendo gran parte della normativa prima richiamata, ha previsto che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto‐legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
OSSERVAZIONI A RIGUARDO
Il Comune di Montescaglioso con la deliberazione consiliare oggetto di contestazione si è avvalso della deroga prevista dall’art. 5, comma 4-quater del Decreto Legge n. 102/13 in quanto, a seguito di attente valutazioni e comparazioni con il sistema di tassazione Tares, il mantenimento del regime di prelievo Tarsu avrebbe determinato una ripartizione degli aumenti tariffari più equa e più vantaggiosa per i contribuenti.
In buona sostanza, la novella prevedendo la deroga ex art. 5, comma 4-quater, ha giuridicamente ripristinato il vecchio sistema di riscossione Tarsu incluso la maggiorazione ex-Eca, la cui inapplicabilità restava limitata ai soli Comuni che avevano confermato il regime di riscossione Tares.
Del resto anche il documento presentato dai consiglieri di minoranza, al penultimo punto, cita un articolo de “Il Sole 24 Ore” che conferma il ritorno dell’addizionale ex-Eca proprio per quei Comuni che si sono avvalsi della deroga Tarsu.
Appare, quindi, a dir poco singolare la posizione assunta dai consiglieri di minoranza che nello stesso documento da un lato sostengono la tesi della assoluta illegittimità dell’applicazione dell’addizionale ex-Eca e dell’addizionale provinciale e dall’altro producono, a supporto di tale tesi, un articolo di giornale il cui autore afferma l’esatto contrario (cfr. All. 4)
Per quanto concerne le tariffe, invece, sono state calcolate a copertura integrale del costo del servizio così come determinato dal piano finanziario adottato con deliberazione G.C. n.136 del 07/11/2013.
Si fa presente che contrariamente a quanto sostenuto dai consiglieri di minoranza, l’addizionale ex-Eca è stata considerata nella copertura dei costi del servizio così come del resto ha sancito la Corte dei Conti Lombardia, parere n. 146 del 24/4/2009:
<<L’Amministrazione comunale è tenuta, in ogni caso, a determinare le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio>>.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene assolutamente legittimo l’operato posto in essere dall’Amministrazione comunale in quanto, se pur in un contesto generale di assoluta incertezza normativa, si sono rispettati tutti i principi e i dettami previsti dalle leggi vigenti, dalle circolari ministeriali e dagli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti.
Del resto, sarebbe stato sufficiente effettuare un rapido approfondimento conoscitivo sull’operato di altri Comuni d’Italia che si sono avvalsi della medesima deroga di cui all’ art. 5, comma 4-quater del Decreto Legge n. 102/13, per avere piena contezza della bontà degli interventi e degli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale.
Ritenere, pertanto, illegittima l’applicazione delle addizionali ex-Eca e dell’addizionale provinciale, così come sostenuto dai consiglieri di minoranza, a parere dello scrivente è da considerarsi assolutamente pretestuoso e infondato.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il SINDACO
Dott. Ing. Giuseppe SILVAGGI
Allegato 4
Il ritorno alla vecchia TARSU non esclude tariffe più alte |
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25 Novembre 2013 |
Rifiuti. Al bivio |
Testata: Il Sole 24 Ore
AL RIALZO. Adeguamenti possibili per aumentare il tasso di copertura dei costi. Con la tassa rientra anche l’addizionale ex Eca al 10% Di Maurizio Fogagnolo Pur tra mille dubbi, sono moltissimi i Comuni che stanno deliberando il ritorno a Tarsu, nel tentativo di evitare ulteriori aumenti tariffari per i contribuenti. La decisione di rimettere in corsa la Tarsu appariva inevitabile, in mancanza di un periodo transitorio per raggiungere la copertura integrale dei costi, ma non sarà a sua volta esente da aumenti: in primo luogo, a causa dell’applicazione dell’addizionale ex Eca (10% del tributo), che in Tarsu si sommerà alla maggiorazione sui servizi di competenza statale, ma anche a fronte delle modifiche delle tariffe 2012, che potranno lievitare per diverse ragioni: far fronte ai maggiori costi del servizio 2013; aumentare il tasso di copertura rispetto al 2012, per limitare il ricorso a risorse comunali per coprire la quota di costo non assicurata dal gettito del tributo; garantire un progressivo avvicinamento ai coefficienti del Dpr 158/1999. In merito, deve escludersi che i Comuni siano costretti ad utilizzare le stesse tariffe del 2012, in quanto il richiamo alla possibilità di avvalersi del prelievo in vigore lo scorso anno non esclude che le tariffe possano aumentare; circostanza peraltro inevitabile ove l’adeguamento sia necessario, a fronte di maggiori costi, per raggiungere la copertura minima del 50%. Il ripristino o l’adeguamento delle tariffe Tarsu dovrà inoltre essere espressamente deliberato dai Comuni che abbiano già approvato tariffe e regolamento Tares, non essendo sufficiente in tal caso una conferma della loro applicabilità. L’espressa conferma dell’applicabilità dei vecchi atti si rende necessaria anche per rimediare al vuoto normativo introdotto dall’articolo 5, comma 4-quater del Dl 102/2013, che ha previsto la possibilità di continuare a applicare Tarsu/Tia in deroga alla norma abrogativa, mentre – per garantire l’applicabilità dei vecchi tributi – avrebbe dovuto disporre la vigenza delle precedenti normative, rimettendone l’applicazione ai Comuni. La situazione creata da questa disposizione è analoga a quella determinatasi nel 2010, in cui la mancata reiterazione del blocco al passaggio Tarsu-Tia introdotta dal 2007 al 2009, non accompagnata da una norma di conferma della vigenza del Dlgs 507/1993 (nel frattempo abrogato, a decorrere dal 2008, dal decreto Ronchi) aveva determinato un vuoto normativo che lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare 3/DF/2010, aveva considerato superabile solo con l’espressa conferma da parte dei Comuni dell’applicabilità della disciplina regolamentare Tarsu.
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