Adozione comuni a distanza- bozza di proposta di legge

Egr.gi Sig.ri Sindaci dei Comuni di Fidenza e Montescaglioso, mi rivolgo a Voi in qualità di portavoce dei Lucani residenti a Fidenza per sottoporre alla Vs attenzione la bozza di proposta di legge allegata alla presente mail affinchè venga presa in considerazione e dopo i dovuti correttivi o aggiunte valutiate la possibilità di sottoporla alla discussione dei Vs rispettivi Consigli Comunali al fine di approvare un ordine del giorno per chiedere ai Parlamentari Emiliani e a quelli Lucani di farsi carico di sottoscriverla e sottoporla all’approvazione del Parlamento.

Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

 

p. i Lucani residenti a Fidenza

Tonino Ditaranto

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge per l’adozione di comuni a distanza

 

Art. 1

Nell’ambito degli scambi culturali e turistici tra i Comuni italiani, sulla base di reciproci accordi di gemellaggio solidale ed economico, i Comuni italiani che versano in condizione economiche di bilancio più vantaggiosi possono intervenire economicamente alla partecipazione totale o in parte nella realizzazione di progetti di Comuni più svantaggiati che abbiano le finalità prevista dalla presente legge.

Art.2

Gli interventi per le adozioni a distanza devono riguardare esclusivamente progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

a)      Recupero e/o ristrutturazione di centri storici.

b)      Recupero e/o ristrutturazione di fabbricati di interesse artistico e monumentale destinati ad uso pubblico.

c)        Recupero e/o ristrutturazione di locali da destinare ad iniziative culturali, artistiche, musicali o museali.

d)      Adozione e finanziamenti di associazioni e/o di eventi di tradizione artistica, culturale, antropologica legate alla cultura del territorio.

Art.3

I progetti ammessi ad adozione non possono avere scopo speculativo e devono essere progettati direttamente dagli uffici tecnici dei Comuni interessati senza ulteriore aggravio di spese o in subordine da tecnici abilitati esterni o enti che si impegnano a progettare e dirigere i lavori a titolo gratuito e con il solo rimborso spese documentato che in alcun caso non potrà superare il 3% dell’importo complessivo dei lavori.

Art.4

I locali recuperati o ristrutturati con tali progetti resteranno a disposizione perenne di entrambe le Amministrazioni interessate che potranno utilizzarle per esposizioni o scambi culturali anche a fini turistici e di ospitalità per i cittadini provenienti dal Comune adottante.

Art.5

I comuni adottanti che aderiscono e utilizzano la presente legge potranno detrarre gli importi sostenuti per la realizzazione dei progetti in questione dalle spettanze dovete allo Stato per IRPEF. IRAP e IVA per un importo massimo del 20% delle somme dovute.

Art.6

Si da mandato al Governo per l’individuazione dei capitoli di spesa e dei finanziamenti della Comunità Europea sui quali imputare gli importi necessari all’applicazione della presente legge.


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