Domanda:
Salve, vorrei porLe una questione: sono proprietaria di una villa nella periferia del paese. La villa è rustica, quindi non vi sono porte che vietino l’ingresso a terzi. Per caso, un giorno, trovandomi lì, ho notato che NEL PAVIMENTO (rustico anch’esso, in cemento) era stato fissato, in verticale, uno spuntone in ferro, con attorno segnato un visibile cerchio rosso. Per sicurezza mi sono informata a casa per sapere se qualcuno ne avesse avuto notizia (o preventiva richiesta da parte di qualcuno per l’apposizione del suddetto spuntone) , ma il responso è stato negativo. Ora, a chi dovrei rivolgermi per saperne qualcosa? E se anche esso fosse stato apposto per questioni di "utilità o interesse pubblici"(anche se, personalmente, per la mia misera conoscenza, non vedo questa possibilità), non avrei dovuto averne avviso preventivo?
Risposta:
L’accesso in una proprietà altrui è lecito solo quando chi ha diritto di escludere altri dal proprio fondo non esercita tale diritto e, quindi in parole povere, acconsente all’accesso ovvero non si oppone alla permanenza altrui nella sua proprietà.
Per la tutela della proprietà privata in ambito civile rimando a quanto già detto con il parere pubblicato in data 26/03/08. Sono ovviamente fatte salve tutte le ipotesi in cui l’accesso avvenga per ragioni di tutela della pubblica incolumità (come, per esempio, un intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco per fermare una perdita d’acqua in un appartamento disabitato): anche in questi casi, comunque, il proprietario dell’immobile deve essere informato di quanto accaduto e del motivo dell’intervento"d’urgenza", quantomeno attraverso un verbale o altro atto apposto nell’abitazione o sulla soglia. Accanto agli strumenti forniti dal Codice Civile, esiste anche una tutela a livello penale che è possibile azionare a seconda delle modalità e finalità con cui l’aggressione alla proprietà viene fatta. Il Codice Penale prevede due tipologie di reati sanzionabili: quelli che colpiscono la proprietà privata intesa come luogo ove si svolge la vita privata del proprietario e quelli che colpiscono i beni in sè considerati. Per quanto riguarda il primo gruppo di norme, troviamo l’art. 614 che sanziona la "violazione di domicilio" da intendersi come ingresso abusivo nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Norme simili che tutelano la privacy delle persone sono quelle che sanzionano le "interferenze illecite nella vita privata" (Art. 615bis c.p., norma spesso invocata contro i c.d. "paparazzi"), quelle che sanzionano gli accessi abusivi e l’uso indebito di sistemi informatici/telematici, quelle che attengono all’intercettazione di comunicazioni scritte, telefoniche o informatiche. Nel secondo gruppo si trovano invece quei reati che, al pari delle fattispecie delineate nel Codice Civile, turbano il possesso mediante violenza. Troviamo all’art. 631 c.p. il reato di "usurpazione", commesso da chi, per appropriarsi di una cosa immobile altrui, ne rimuove o altera i termini. All’art. 633 c.p. è previsto il reato di "invasione di terreni o edifici", commesso da chi invade arbitrariamente (quindi abusivamente) terreni o edifici altrui al fine di occuparli o comunque trarne profitto (esempio più recente e noto di applicazione di questo reato è l’occupazione abusiva di alloggi popolari). All’art. 634 c.p. è sanzionato il reato di "turbativa violenta del possesso di cose immobili" ovvero quello commesso da chi turba con violenza o minacce (alla persona) l’altrui possesso. All’art. 635 c.p., che forse più interessa il nostro utente, è punito il reato di "danneggiamento" commesso da chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose (mobili o immobili) altrui. Nel caso del nostro utente consiglierei, in via preliminare di accertare presso il Comune, l’Asl o presso altre Autorità locali se vi è stata qualche segnalazione (ed esempio di pericolo) relativamente allo stato dell’immobile (potrebbe essere richiesta la presentazione di una formale istanza di accesso agli atti amministrativi che consiste in una richiesta, motivata, di poter prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti relativi ad una determinata procedura amministrativa da parte di un soggetto portatore di un interesse legittimo). In mancanza di riscontri a livello amministrativo si potrebbe poi procedere con una denuncia penale per danneggiamenti, corredata da fotografie del posto e dei danni cagionati. Tale procedura si aprirebbe tuttavia contro ignoti e, occorre dirlo, potrebbe portare ad una archiviazione. In generale converrebbe che la proprietà fosse recintata o comunque chiusa e che fosse specificato, con un cartello, il divieto di accesso: solo in questo modo infatti, non abitando in quella casa, ci si potrebbe garantire da eventuali accessi ed evitare la situazione paradossale di trovarsi "dalla parte del torto" nel caso in cui qualcuno si facesse male all’interno della proprietà.
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Sicuramente si tratta di una stazione in gergo topografico. Qualche tecnico (geometra, ingegnere, perito ecc.) ha pensato bene di posizionarsi con lo strumento topografico sul tuo solaio. La prova del 9 può essere la panoramicità del punto poichè tali stazioni solitamente vengono individuate su luoghi da cui si possono visualizzare punti fiduciali esistenti, i confini di un fondo o gli spigoli di un fabbricati da accatastare.