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NASCE IL REATO DI STALKING

Carfagna: «Prima risposta concreta»

 

ROMA — Nasce il reato di stalking. Il Consiglio dei ministri ieri sera ha approvato il ddl Carfagna- Alfano contro gli atti persecutori che punisce chi si rende colpevole di «minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o paura. O un fondato timore per l’incolumità propria o di persona a lei cara. O ancora la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita» (art. 1). Occorre la querela della parte offesa, che prima ancora potrà chiedere un semplice ammonimento orale. Prevista una pena da 1 a 4 anni.

Potrà aumentare se il reato è commesso dal coniuge separato o divorziato o da persona con cui la vittima abbia comunque avuto una relazione affettiva. Altra aggravante (pena inasprita da un terzo alla metà) scatta se la persecuzione è diretta verso un minore, se lo stalker è persona armata o mascherata e se la violenza è esercitata da un gruppo.

Nel caso di omicidio preceduto da stalking si arriva all’ergastolo. Saranno consentite le intercettazioni telefoniche. Previsto l’incidente probatorio. Secondo l’Osservatorio nazionale stalking, tra il 2002 e il 2007 almeno il 20% degli italiani (soprattutto donne) sono stati vittime di persecuzioni, nella metà dei casi l’autore è un ex (marito/fidanzato/convivente). Su 300 crimini commessi, l’88% sono su una donna. Contro il persecutore potrà scattare anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi congiunti. Il giudice potrà vietare all’imputato di comunicare con loro «con qualsiasi mezzo».

Soddisfazione del ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna: «Questo ddl fornisce una risposta concreta per contrastare le molestie insistenti che spesso sfociano in violenza sessuale e omicidi passionali». Per il Guardasigilli Alfano, «il provvedimento è una risposta adeguata alla violenza sulle donne». Insieme a quello sullo stalking, infatti, il Cdm ha approvato anche un ddl contro la violenza sessuale che introduce aggravanti in caso il colpevole somministri alla vittima sostanze che ne riducano la capacità di agire (alcol e droghe) o se di essa sia un ascendente, genitore adottivo o tutore, se sussiste un «rapporto di dipendenza» con la vittima o se la donna sia incinta.

 

 

 

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