Domanda:
Un giorno controllando i talloncini dell’assicurazione della mia auto mi sono accorto che,nella scadenza annuale non mi era stata scalata la classe di merito,in poche parole invece di passare dalla quinta alla quarta sono rimasto alla quinta. Tutto questo e’ successo nel 2003. Cosa dovrei chiedere alla mia compagnia? Visto che quando si tratta di un sinistro non si dimenticano di farti salire di classe anzi ne prendi 2 di classi in più..
Risposta:
Le norme che regolano le modalità con cui una Compagnia Assicuratrice applica il meccanismo c.d. bonus/malus si possono verificare dalle condizioni generali di contratto che disciplinano le polizze r.c.a.
Le Condizioni Generali di contratto sono un insieme di norme regolamentano tutto il rapporto dell’assicurato con la propria assicurazione e sono importantissime perchè è lì che si possono trovare tutti i diritti e gli obblighi dell’assicurato (ad esempio gli adempimenti da fare in caso di sinistro, come procedere nel caso si volesse recedere dal contratto ovvero, nel caso il veicolo assicurato sia fermo o sia incidentato, come fare per sospendere la copertura assicurativa).
Tra le disposizioni generali, che oggi sono disponibili anche in internet, si trovano anche le modalità di attribuzione delle classi di merito ed i tempi necessari per le valutazioni da parte dell’assicurazione per l’attribuzione di una classe inferiore/superiore.
A proposito delle classi di merito è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2007 sono in vigore le nuove norme in materia di liberalizzazione dell’attestato di rischio e di obblighi informativi a tutela del consumatore a scadenza dei contratti R.c.a.(Regolamento ISVAP n.4 del 9.08.2006 modificato con provvedimento del 8.02.2008).
Spesso infatti l’assicurato che, a scadenza della polizza, cambiava compagnia assicuratrice, si trovava nell’impossibilità di dimostrare alla nuova compagnia la classe di merito di appartenenza creando così notevoli problemi al consumatore finale nella valutazione della convenienza reale del nuovo contratto assicurativo. In mancanza di una certificazione, infatti, era possibile per le assicurazioni stipulare polizze a “basso costo”, inserendo il novello assicurato con una classe di merito più bassa salvo poi richiedere, in un secondo momento, il conguaglio del premio derivante dall’adeguamento della classe di merito (con notevole incremento dei costi per l’assicurato!). Altra circostanza abbastanza comune era quella del raccordo tra le classi di merito applicate dalle diverse compagnie assicuratrici che, spesso, applicano criteri diversi per valutare la classe d’ingresso dell’assicurato.
A tal proposito l’ISVAP, in attuazione delle disposizioni del nuovo Codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005), ha provveduto ad emanare il regolamento che obbliga le assicurazioni ad inviare l’attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto (secondo la normativa precedente l’attestato di rischio andava richiesto, dall’assicurato, presso l’agenzia territorialmente competente e non prima di 3 giorni dalla scadenza del contratto con le conseguenze che si sono sopra evidenziate). Detto regolamento poi prevede che l’assicurazione sia tenuta, dietro richiesta del contraente che può essere formulata in qualunque momento, a fornire entro 15 giorni l’attestazione sullo stato di rischio relativa agli ultimi 5 anni di assicurazione.
Contestualmente all’invio dell’attestato di rischio, le compagnie assicuratrici devono anche inviare all’assicurato una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto, le modalità di esercizio della disdetta contrattuale, le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.
Sempre con riferimento all’attribuzione delle classi di merito, il Regolamento ISVAP prevede che nell’attestato di rischio debba essere indicata la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione per l’annualità successiva nonchè la “classe di conversione universale” cui far riferimento nel caso l’assicurazione applichi delle variazioni annuali della classe di merito ovvero che utilizzi criteri propri per l’attribuzione. Il Regolamento ISVAP prevede poi una norma comune per quanto riguarda la decorrenza e la durata del periodo di osservazione necessario per l’applicazione delle regole evolutive delle classi di merito.
Ogni “inadempimento” da parte delle compagnie assicuratrici degli obblighi previsti dalla legge è reclamabile all’ISVAP, l’Istituto di Vigilanza delle assicurazioni che può prendere provvedimenti in merito. I provvedimenti ISVAP e la normativa in genere applicabile alle assicurazioni è possibile consultare il sito www.isvap.it nella sezione “normativa”.