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Sempre su “Io balcone 38”

Non so’ chiss’ l’ faf’ d’ Mingh’!

Confesso che ho molta difficoltà a leggere leggi, decreti, disposizioni, articoli, commi, codici, codicilli e soprattutto le ordinanze comunali. Mi sembra che siano scritti in una lingua che non conosco e che si abbia bisogno di un codice per decifrare frasi che potrebbero essere scritte in maniera molto diversa e molto più semplice. Ho letto parecchie volte l’ordinanza n° 28 del 5 agosto di quest’anno che il sindaco del Comune di Montescaglioso ha emanato e ho avuto l’impressione che la complessità del discorso, sempre per quello che mi riguarda, miri a far creder di aver risolto, con un tocco di magia, il problema del corso della Repubblica. Scritto in un italiano stentato (in dialetto montese sarebbe stato meglio!) non si capisce bene perché si parli di “veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate”. Chi pesa il veicolo? Vorrei proprio vedere il  sindaco, novello superman, sollevare l’autocarro e decidere se il suo peso è inferiore o superiore a 3,5 tonnellate! Però, come tutti sanno, il problema non è il peso, ma l’altezza e la larghezza del veicolo! Perché come è scritto  nella stessa ordinanza  “il transito dei mezzi pesanti, seppure limitato alle suddette fasce orarie, non ha fatto venir meno il pericolo concreto di urti contro i balconi degli immobili che si affacciano sul Corso a causa della ridotta altezza degli stessi e della esigua larghezza della carreggiata e dei marciapiedi…” E allora? Allora mi sono documentato e su Wikipedia ho trovato la definizione di autocarro con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate che trascrivo qui di seguito:

«Le norme del codice della strada specificano molte delle regole a cui l’autocarro deve sottostare, in particolare per quelle di ingombro che non può, nella circolazione normale, superare i 255 cm in larghezza (i veicoli con cella frigo i 260 cm per compensare in parte lo spessore del coibentato), i 400 cm in altezza (i veicoli per trasporto veicoli possono arrivare a 420 cm, i veicoli per trasporto animali vivi o balle di paglia o fieno i 430 cm) e i 12 metri in lunghezza, più eventualmente una sponda posteriore da 30 cm. Il carico può sporgere posteriormente dalla sagoma del veicolo per un massimo del 30% della lunghezza totale, ma i 12 m non possono comunque essere oltrepassati (ad esempio, se una motrice fosse lunga 10 m, la sporgenza massima posteriore sarebbe di 2 m e non di 3 m); anteriormente, invece, non è ammessa alcuna sporgenza.»

Non contento di questa definizione, a dir poco, illuminante, ho cercato ancora e, sempre su internet, ho trovato la tabella consultabile in questo link:

http://www.alfascorte.com/download/limiti_sagoma.pdf

A quale delle categorie su elencate appartiene l’autocarro in questione e quanto è largo corso della Repubblica e a quale altezza sono posti i balconi? Se qualcuno lo sa, lo scriva, grazie, anche se il vero problema è il traffico convulso a qualsiasi ora.

Franco Mazzoccoli:
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